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giovedì, gennaio 26, 2006

LICENZA DI UCCIDERE ? 

Ne avevamo già parlato nel luglio del 2005, quando il provvedimento sull’uso delle armi per “legittima difesa” era stato approvato dal Senato; adesso è passato anche alla Camera dei Deputati e quindi entra in vigore; guardiamo meglio allora di cosa si tratta e facciamoci sopra qualche commento.
In pratica la grossa novità è che all’art. 52 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti due casi nei quali l’uso delle armi – legittimamente detenute – è consentito: difendere la propria e l’altrui incolumità; difendere i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Il primo caso (difendere la propria e l’altrui incolumità) non necessita di particolari spiegazioni e si riferisce esclusivamente alla propria abitazione; il secondo invece riguarda la rapina classica e – dice la nuova normativa – si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni luogo ove venga esercitato un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nel primo caso un commento mi sorge spontaneo: se la classica rapina, a mano armata ovviamente, è regolamentata dal comma due, cosa riguarda il comma uno? Forse che anche nel caso di una litigata tra moglie e marito, qualora uno dei due impugni una pistola, l’altro è autorizzato a rispondere con un’arma similare? Ma allora siamo ai duelli del far-west, allora siamo a John Wayne, allora siamo a Billy the Kid, e potrei seguitare all’infinito; insomma, mi sembra di capire che la persona che si trova un’arma puntata contro, si sente in regola se spara per prima, sia al “ladro” e sia in altri casi..
Ho qualche perplessità su questa mia interpretazione, forse non correttissima, ma soprattutto ho delle perplessità su quello che poi andrà a giudicare e sentenziare la magistratura, perché, naturalmente – dovrà essere valutata l’intenzionalità del primo a recare danno e allora si entra nel campo delle congetture che – come ben sappiamo – fanno la fortuna degli avvocati.
Nel secondo comma è chiarissimo l’intento di consentire al privato di tutelare i propri beni, sia in casa che nel luogo deve egli esercita un’attività commerciale; possiamo fare qualche commento: uno Stato che autorizza i propri cittadini a fare giustizia da soli è uno Stato che non sa difenderli, né con le Forze dell’Ordine e neppure con la Magistratura (questa è l’immagine che balza fuori).
Il discorso è grosso modo il seguente: io (Stato) non ce la faccio a tutelare la vostra proprietà, i vostri beni, la vostra stessa vita e allora vi autorizzo a difendervi da soli, con tutto quello che vi ritrovate in mano, fino ad arrivare all’atto estremo, cioè all’omicidio, il quale sarà considerata una “difesa proporzionata”.
Un secondo commento è che se la nuova legge “mette in mano un’arma ai cittadini”, ne mette anche una ai malviventi, intendendo con questo che adesso i “cattivi”, subito dopo aver pronunciato il fatidico “o la borsa o la vita”, al minimo movimento del rapinato, si sentono quasi in dovere di aprire il fuoco: spero di sbagliarmi!!
Voglio solo aggiungere che in un vecchio film western c’era questa frase lapidaria che mi sembra appropriata: “se porti un’arma devi essere in grado di servirtene, sennò è meglio che stai senza” alludendo con questo che chi porta un’arma deve anche portare il coraggio di usarla; cosa che non tutti hanno o hanno a sproposito.
Questo è il mio pensiero, anche se posso condividere alcune situazioni “limite” nelle quali l’uso di un’arma può essere accettato; quello che invece vorrei sottolineare è il messaggio profondamente diseducativo che questa legge, sia pure involontariamente, si porta dietro.

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