giovedì, luglio 07, 2005
Legittima difesa
E’ stato approvato ieri dal Senato – ed ora dovrà fare altrettanto la Camera per renderlo definitivo – il nuovo articolo del Codice Penale che disciplina la legittima difesa in caso di violazione di domicilio finalizzato allo scopo di commettere altri reati (furti o rapine): ho letto alcuni quotidiani e quasi tutti titolano “Licenza di sparare ai ladri” o altri equipollenti; è proprio così ?
Anzitutto la nuova norma suddivide l’autotutela in due categorie: quella che permette di rispondere a violenze contro persone e quella che invece tutela anche i beni, propri o di altri, estendendola anche agli esercizi commerciali.
Nel primo caso non mi sembra che ci sia niente di nuovo, in quanto, vedendo minacciata la propria o altrui incolumità, si può usare un’arma legalmente detenuta o altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere inoffensivo l’aggressore; l’unica differenza con la precedente normativa mi sembra che sia stato tolto l’aspetto della proporzionalità tra offesa e risposta, nel senso che se vengo minacciato con un temperino la precedente legge non mi consentiva di usare un’arma da fuoco, mentre questa in approvazione sembrerebbe non fare queste distinzioni.
Per il secondo caso, la legge sotto approvazione recita “vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l’inefficacia di ogni invito a desistere dall’azione criminosa, per bloccarlo si può usare qualsiasi mezzo idoneo o un’arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia”.
Alcuni commenti: è evidente la differenza con la precedente normativa che non consentiva d fare uso di armi per “difendere” propri o altrui beni; adesso questo bene diventa un soggetto da difendere con qualunque mezzo si abbia a disposizione, però con alcuni distinguo.
Il primo è quello che qualsiasi azione può essere iniziata soltanto quando si è constatata l’inefficacia di ogni invito a desistere; in pratica è l’invito a smetterla che – nella stragrande maggioranza dei casi – è l’avvertenza per il ladro che è stato scoperto e quindi a comportarsi di conseguenza.
Il secondo aspetto che riveste un interesse anche maggiore è quello che afferma come si debba “mirare alle parti non vitali”: cioè, ricapitolando, se il ladro non abbozza e se ne va da dove è venuto, il padrone di casa gli può sparare, mirando però a parti non vitali, cioè le gambe, i bracci, l’apice della spalla; insomma mi sembra che l’estensore di questa legge abbia visto troppi film western nei quali il pistolero spara alla mano che stringe l’altra pistola e la colpisce con precisione.
Mi sembra che questo particolare aspetto dell’azione difensiva faccia entrare gli sparatori in grossi gineprai: cosa volete che ne sappiano dove stanno sparando, nel momento in cui sono sotto stress per una rapina ed hanno una fifa dannata.
Questa normativa, oltre che per la propria abitazione, viene esteso alle attività commerciali del soggetto attaccato dai ladri: è in pratica una legge fatta apposta per coloro che nell’esercizio della loro attività vengono molto spesso derubati dai ladri e, alcune volte riescono a tirare fuori la pistola ed a sparare; ebbene, se colpiscono l’aggressore, passano dei guai con la legge ma diventano dei miti per i colleghi che li vedono come dei “giustizieri”.
Vorrei concludere con quanto mi ha detto tempo fa un mio amico gioielliere discutendo su una rapina finita a pistolettate e nella quale c’è scappato anche il morto: “le nostre attività debbono essere assicurate integralmente; per fare questo ovviamente ci vogliono diversi quattrini; chi non ha i soldi occorrenti per questa forma di assicurazione è meglio che cambi attività e vada a vendere lupini”. Sottoscrivo in pieno!
Anzitutto la nuova norma suddivide l’autotutela in due categorie: quella che permette di rispondere a violenze contro persone e quella che invece tutela anche i beni, propri o di altri, estendendola anche agli esercizi commerciali.
Nel primo caso non mi sembra che ci sia niente di nuovo, in quanto, vedendo minacciata la propria o altrui incolumità, si può usare un’arma legalmente detenuta o altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere inoffensivo l’aggressore; l’unica differenza con la precedente normativa mi sembra che sia stato tolto l’aspetto della proporzionalità tra offesa e risposta, nel senso che se vengo minacciato con un temperino la precedente legge non mi consentiva di usare un’arma da fuoco, mentre questa in approvazione sembrerebbe non fare queste distinzioni.
Per il secondo caso, la legge sotto approvazione recita “vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l’inefficacia di ogni invito a desistere dall’azione criminosa, per bloccarlo si può usare qualsiasi mezzo idoneo o un’arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia”.
Alcuni commenti: è evidente la differenza con la precedente normativa che non consentiva d fare uso di armi per “difendere” propri o altrui beni; adesso questo bene diventa un soggetto da difendere con qualunque mezzo si abbia a disposizione, però con alcuni distinguo.
Il primo è quello che qualsiasi azione può essere iniziata soltanto quando si è constatata l’inefficacia di ogni invito a desistere; in pratica è l’invito a smetterla che – nella stragrande maggioranza dei casi – è l’avvertenza per il ladro che è stato scoperto e quindi a comportarsi di conseguenza.
Il secondo aspetto che riveste un interesse anche maggiore è quello che afferma come si debba “mirare alle parti non vitali”: cioè, ricapitolando, se il ladro non abbozza e se ne va da dove è venuto, il padrone di casa gli può sparare, mirando però a parti non vitali, cioè le gambe, i bracci, l’apice della spalla; insomma mi sembra che l’estensore di questa legge abbia visto troppi film western nei quali il pistolero spara alla mano che stringe l’altra pistola e la colpisce con precisione.
Mi sembra che questo particolare aspetto dell’azione difensiva faccia entrare gli sparatori in grossi gineprai: cosa volete che ne sappiano dove stanno sparando, nel momento in cui sono sotto stress per una rapina ed hanno una fifa dannata.
Questa normativa, oltre che per la propria abitazione, viene esteso alle attività commerciali del soggetto attaccato dai ladri: è in pratica una legge fatta apposta per coloro che nell’esercizio della loro attività vengono molto spesso derubati dai ladri e, alcune volte riescono a tirare fuori la pistola ed a sparare; ebbene, se colpiscono l’aggressore, passano dei guai con la legge ma diventano dei miti per i colleghi che li vedono come dei “giustizieri”.
Vorrei concludere con quanto mi ha detto tempo fa un mio amico gioielliere discutendo su una rapina finita a pistolettate e nella quale c’è scappato anche il morto: “le nostre attività debbono essere assicurate integralmente; per fare questo ovviamente ci vogliono diversi quattrini; chi non ha i soldi occorrenti per questa forma di assicurazione è meglio che cambi attività e vada a vendere lupini”. Sottoscrivo in pieno!